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730/2017: unioni civili e IMU corretta nelle nuove istruzioni

Le istruzioni del 730/2017 sono state modificate ieri con il Provvedimento n. 42414 di ieri, 1 marzo 2017. In particolare, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017,concernente l’approvazione dei modelli 730 con le relative istruzioni, sono apportate alcune modifiche.

Come chiarito dalla stessa Agenzia, le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Oltre a errori materiali, la prima correzione di maggior rilievo riguarda le unioni civili. In particolare, è aggiunta la frase: “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.” Com'è noto infatti il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 76/2016 sulle Unioni Civili di persone dello stesso sesso e dei conviventi di fatto (cd. Legge Cirinnà, dal nome della prima deputata firmataria).

Il testo di legge è composto da un unico articolo suddiviso in due parti: le unioni civili tra persone dello stesso sesso ai commi 1-35 e le convivenze di fatto ai commi 36-67. La legge da subito ha chiarito che - ad eccezione della genitorialità - unione civile e matrimonio hanno uguali diritti, pertanto sono estese alle unioni civili

  • la licenza matrimoniale e i permessi per motivi familiari; i
  • l diritto del partner superstite al Tfr e alla pensione di reversibilità in caso di decesso,
  • il partner può essere carico e potrà essere presentata una dichiarazione congiunta. 

L'altra modifica di rilievo riguarda l'IMU in particolare, dopo la frase “In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 1.” è aggiunto il seguente periodo “Dal 2016, per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell’IMU invece dell’esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10).


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/03/2017


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