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Controlli preventivi 730/2017:approvati i criteri per gli elementi di incoerenza

La Legge di stabilità 2016 prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”. I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati. 

Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Ai fini dell’applicazione dei criteri di incoerenza di cui al punto 1 alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati, per le quali l’INPS riceve i risultati contabili (modello 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, si provvede in cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS secondo modalità attuative stabilite con un protocollo d’intesa.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/06/2017


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