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Acquisto immobili ristrutturati: detrazione al 50% solo alla fine dei lavori

Il viceministro all'Economia Luigi Casero, rispondendo al question time in commissione Finanza alla Camera di giovedì  14 settembre 2017 ha chiarito che la detrazione al 50% per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese è possibile solo in seguito alla presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori.

La detraziona al 50% è prevista dall'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir in base al quale "La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari. L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione del 50%, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita (compreso dell’Iva) o di assegnazione dell’abitazione e spetta entro il limite massimo di 96mila euro.

Attenzione: si ricorda che l'agevolazione, in ogni caso, non spetta, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria. 

Il question time di ieri richiama poi la circolare 7/E/2017 che, al solo fine di agevolare i contribuenti rammenta che se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione spetta comunque, ma in tal caso la stessa può essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati.


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 21/09/2017


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