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Split payment 2017: attestazione delle PA e Società acquirenti

Nella Circolare 27/E del 7 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito allo split payment. Uno dei punti affrontati riguarda le attestazioni rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni e dalle società acquirenti su richiesta dei cedenti/prestatori, possibilità prevista dalla manovra correttiva 2017. 

In particolare, ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti da parte dei fornitori, il comma 1-quater dell’art. 17-ter del DPR 633/72 (introdotto dal comma 1 del DL 50/2017, la cd. manovra correttiva 2017) ha previsto che “a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime (…)”.

A seguito della pubblicazione definitiva sul sito MEF degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti non è più utile per il fornitore, richiedere la predetta attestazione.

Dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi, infatti, l’eventuale attestazione resa dalla PA o Società dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato negli stessi elenchi. L’eventuale rilascio dell’attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi è da ritenersi priva di effetti giuridici.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 23/11/2017


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