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Preventivo in forma scritta: chiarimenti CNDCEC

Con il pronto ordini 292/2017, pubblicato la scorsa settimana, il CNDCEC ha fornito alcuni chiarimenti sul nuovo obbligo, previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017, di effettuare preventivi in forma scritta. Infatti, l’articolo 1, comma 150 della Legge 124/2017 ha modificato l’articolo 9, comma 4, del DL 1/2012 prevedendo che
“ il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall’ordinamento al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio di attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29 agosto 2017 e come chiarito nel P.O in commento, prevedono che il professionista renda noto al cliente obbligatoriamente:

  •  Il grado di complessità dell’incarico,
  • Tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico,
  • I dati della polizza assicurativa,
  • La misura del compenso attraverso un preventivo di massima, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Anche in considerazione di quanto previsto dall’articolo 25 del Codice Deontologico adottato nel 2015, si chiarisce che:

  • il Professionista deve sottoscrivere per iscritto con il cliente
    • il mandato professionale
    • il preventivo di massima con le caratteristiche di cui sopra
  • Non sono previste differenze per i clienti pubblici e per quelli privati (pertanto anche se il cliente è una PA il professionsta è tenuto a redigere il preventivo)
  • La mancata forma scritta del contratto e del preventivo di massima, in fase di conferimento dell’incarico costituisce una violazione del codice deontologico e al professionista potrà essere inflitta la sanzione disciplinare della censura.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/03/2018


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