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Conguagli 730/4: chiarimenti dell’Agenzia per i sostituti

Come chiarito nella Circolare 4/E 2018 dell’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi è indicato nel modello 730-4 nel rigo denominato “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” che può essere compilato in alternativa

  • per le somme a debito nella casella “Importo da trattenere”
  • per le somme a credito nella casella “Importo da rimborsare”.

I sostituti d’imposta pertanto tengono conto del risultato contabile e il relativo debito o credito viene:

  • aggiunto
  • detratto al carico delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzi un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione

  1. delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio,
  2. utilizzando l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.
  3. se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno. Attenzione però: di tale evenienza il sostituto deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra

  • l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso,
  • l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Attenzione: il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

  • non è mai esistito;
  • è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 19/03/2018


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