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Premi di risultato e welfare aziendale: la circolare delle Entrate

45 pagine di chiarimenti su premi di risultato e welfare aziendale nella Circolare 5/E del 29 marzo 2018 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate. Sono tanti i chiarimenti forniti, necessari dopo le modifiche che la legge di stabilità 2017 e quella del 2018 avevano introdotto nella disciplina dei premi di risultato del welfare aziendale in generale. Ecco i principali.

  • Nessuna sanzione alle aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all’Agenzia una nuova CU nei casi di verifica del raggiungimento dell’obbiettivo successivo al conguaglio delle ritenute. L’invio tardivo della nuova CU non comporterà sanzioni in quanto il ritardo non è causato dall’inadempienza del datore di lavoro ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell’agevolazione sono in un momento successivo rispetto ai termini ordinari di invio delle CU.
  • Il regime agevolato potrà valere anche per l’eventuale acconto erogato dalla azienda se al momento dell’erogazione sia riscontrabile l’incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell’azienda stabilito dal contratto di lavoro.
  • Il regime di favore può essere riconosciuto anche nell’ambito dei gruppi aziendali se la contrattazione collettiva aziendale subordina l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo
  • Il limite dell’importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva è riferito al singolo periodo d’imposta. In base alla legge di bilancio 2017, l’importo massimo delle somme agevolabili è adesso di 3.000 euro lori al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro).
  • Possono fruire della tassazione agevolata i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 80.000 euro e non più 50.000 euro.
  • Il nuovo regime si applica ai premi erogati nel 2017 anche se maturati in anni precedenti
  • Il lavoratore può fruire del premio anche nella forma dell’utilizzo dell’auto aziendale, di prestiti concessi da parte del datore di lavoro e della fruizione dell’alloggio.
  • Dal 2017 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi.
  • Non sono imponibili come redditi di lavoro dipendente gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di rimborso totale o parziale della spesa.

In allegato la Circolare.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 30/03/2018


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