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Flat tax imprenditori individuali esercenti arti e professioni dal 2020

Imposta sostitutiva IRPEF - IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.
In particolare il comma 17 della Legge di bilancio 2019 prevede che dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione (nel 2020 bisognerà fare riferimento ai ricavi 2018) abbiano conseguito ricavi, ovvero abbiano percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possano applicare al reddito d'impresa o lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta al 20% sostitutiva:

  • dell'imposta sul reddito,
  • delle addizionali regionali e comunali,
  • dell'IRAP.

Tali ricavi non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto e inoltre i contribuenti coinvolti:

  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma nelle dichiarazioni dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi,
  • sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria),
  • sono comunque obbligati alla fatturazione elettronica.

Attenzione però: per espressa previsione normativa non possono applicare l'imposta sostitutiva:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione dell'imposta del reddito;
  • i non residenti con alcune eccezioni;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,
  • esercenti attività d'impresa, arti e professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone ed associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
  • soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati  e che esercitano attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori dei 2 anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/01/2019


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