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Fatturazione elettronica: mai per le spese sanitarie 2019

Il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 ha disposto il divieto per l’anno 2019 di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni – erogate nei confronti delle persone fisiche – i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il divieto opera anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Conseguentemente, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono, per l’anno 2019, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS. 

Nel caso di fatture cd. miste contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi:

1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);
2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:

  •  i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  • i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”.

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo nella Circolare 14E/2019 dedicata alla fattura elettronica, l'unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

Ricapitolando, nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Ad esempio, una fattura relativa alla degenza in una struttura sanitaria, anche se non reca l’indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità cartacea (o elettronica al di fuori dello SdI).

Attenzione va prestata al fatto che per l’anno 2019 sono escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione. Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

La circolare 14/2019 affronta anche il caso dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche ma non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, come podologi, fisioterapisti, logopedisti. Anche per tali soggetti è in vigore, per l’anno 2019, l’esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.  Pertanto, anche tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 24/06/2019


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