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Immobile ereditato: chi beneficia delle detrazioni?

Per fruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizia e per l'ecobonus è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno l’erede non può usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento.

A fornire questo ennesimo chiarimento sulle detrazioni per riqualificazione edilizia e risparmio energetico è l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello 282 del 19 luglio 2019 allegato a questo articolo. 

Il caso riguarda la proprietaria di un immobile pervenuto per successione che era stato oggetto di ristrutturazione, che intende concedere in locazione con contratti di breve durata. L'istante ha così chiesto, se dati i vincoli normativi, può continuare a usufruire delle detrazioni.

Nel rispondere negativamente l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per quanto riguarda la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la norma prevede che in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Inoltre in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intere esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile e se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre.
Precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate hanno chiarito la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” precisando che:

  • sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1);
  • deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede intenda fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto, qualora l’erede decida di locare o concedere in comodato l’immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 3.3).

Da queste considerazioni è nata la risposta  negativa all'interpello in commento.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/07/2019


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