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Studi professionali: parte il Fondo di solidarietà

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo  2020 il  decreto ministeriale che istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali,   firmato da Confprofessioni , organizzazioni sindacali e INPS,  che offrirà sostegno ai dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa . Potrà anche realizzare percorsi di formazione e riqualificazione attraverso le strutture di Fondoprofessioni. L'accordo tra le parti sociali risale al 2017 ma solo ora viene costituito come gestione presso INPS. 

Il fondo  riguarda circa 35.500  studi  e attività commerciali o di servizi gestite da professionisti come farmacie, laboratori analisi  studi di ricerca biotecnologica, oltre che i classici studi commercialisti notai consulenti del lavoro con oltre 300mila dipendenti e collaboratori e sostituirà  il Fondo di integrazione salariale per le realtà  che occupano piu di 5 addetti .

Il Fondo è finanziato , come gestione presso l'INPS, dai contributi versati dagli iscritti con le seguenti aliquote:

  • 0,45% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per le attività che hanno in media più di tre addetti (apprendisti inclusi); 
  • 0,65% per quelle con più di 15 addetti; 
  • ulteriore 4% delle retribuzioni perse in caso di ricorso all’assegno ordinario.

La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori  subordinati (compresi quelli con contratto di apprendistato) che  abbiano  un'anzianita'  di  lavoro  effettivo  presso   l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda  di  concessione.

L'assegno sarà erogato a fronte delle causali previste per Cigo e Cigs, per una durata di 12 mesi in un biennio mobile (estensibile ad altre 26 settimane per le attività oltre 15 dipendenti) e 24 mesi in un quinquennio.

Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente  con il piu' recente documento di Economia e finanza e  relativa  nota di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale, al fine di garantire  l'equilibrio  dei  saldi  di  bilancio  di  cui  all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 

Per l'attivazione si attende ora la costituzione del consiglio di amministrazione e la circolare di istruzioni dell'INPS .

 


Fonte: Gazzetta Ufficiale
News del: 05/03/2020


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