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PMI innovative: chiarimenti sulla nomina dei revisori che certifichino il bilancio

Con Circolare MISE Prot 275367 del 4 dicembre 2020 in risposta alle Camere di Commercio e in particolare agli uffici del registro imprese il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, chiarisce che la richiesta di certificazione di bilancio, prevista per l'iscrizione e la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese possa ottenersi con le modalità dell'art 2409 bis commi 1 e 2 del codice civile.

Questo vuol dire che risulta valida se ottenuta:

  1. ai sensi del comma 1 dell'art 2409 bis nominando un revisore legale persona fisica o una società di revisione 
  2. ai sensi del comma 2 dello stesso articolo affidando quanto prescritto al collegio sindacale composto da revisori legali 

in quanto in entrambi i casi di tratta di "Revisione legale dei conti".

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015, la PMI innovativa è tenuta al deposito della certificazione relativa al bilancio d'esercizio e all'eventuale bilancio consolidato secondo le regole contenute nel D.Lgs. 39/2010.

La certificazione, redatta da un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, costituisce parte integrante del bilancio e pertanto deve essere portata in approvazione all'assemblea unitamente al bilancio e agli altri atti e relazioni connesse.

La certificazione va redatta e depositata congiuntamente al bilancio e ai suoi allegati dal primo esercizio successivo all'iscrizione nella sezione speciale per tutti gli esercizi sociali fino a quando tale iscrizione permanga (circolare MISE 3682/C del 03/09/2015 – 3683/C del 3/11/2015).

Inoltre ai sensi dei commi 4 e 6 del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015 si prevede che:

  • la PMI innovativa aggiorni con cadenza annuale entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese;
  • entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio la PMI innovativa attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per le START UP INNOVATIVE si fa presente che i commi 14 e 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012 prevedono rispettivamente che:

  • la start-up innovativa aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro;
  • entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Si precisa che questi ultimi adempimenti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere presentati separatamente tramite l'applicazione Comunica.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 14/12/2020


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