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Welfare aziendale: ok alle borse di studio solo per eccellenze

Le borse di studio ai familiari dei dipendenti  erogate per normale rendimento scolastico non rientrano nel welfare aziendale che una azienda puo garantire ai dipendenti  come premio di risultato non imponibile.  Questo il principale chiarimento,  molto restrittivo, fornito dall'Agenzia delle entrate nella Risposta ad interpello del 30 aprile 2021, n. 311.Va ricordato che le specifiche normative  degli art. 50 e 51 del TUIR intendono evitare che le  erogazioni premiali  mascherino un reddito aggiuntivo  per una limitata categoria di soggetti indebitamente elusivo dell'imposizione fiscale. 

Il quesito era stato posto da una società del comparto meccanico che applica il CCNL metalmeccanici industria,  che intende  introdurre in via sperimentale  un piano di welfare biennale  a carattere premiale rivolto a due categorie di soggetti (Team Direzionale composto da 9 lavoratori e Team CSI composto da 16 lavoratori). Il piano è  totalmente a carico del datore di lavoro e non rimborsabile, diversificato per categoria, e  assegnato a ciascun lavoratore sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi e modulato sulla base di un regolamento appositamente adottato.

Il piano comprenderebbe l'erogazione di borse di studio per i familiari dei dipendenti  alle seguenti condizioni:

- venga presentata certificazione rilasciata dall'istituto scolastico che attesti l'iscrizione e la frequenza del familiare;

 - nel caso di scuole primarie o secondarie, che il familiare abbia superato l'anno scolastico senza debiti formativi o, qualora la scuola fosse al di fuori del territorio italiano, abbia superato l'anno scolastico con votazione uguale o superiore a 6/10 (o equivalente);

- nel caso di percorsi universitari, che il familiare abbia superato almeno il 50% degli esami previsti per l'anno accademico di riferimento e con una media di votazione uguale o superiore a 24/30 anche qualora l'università fosse al di fuori del territorio italiano.

L'interpello pone due quesiti:

1. si chiede conferma che ci siano i  presupposti per escludere  tali somme da imposizione sul reddito da lavoro dipendente  in quanto rientranti nelle fattispecie di esenzione di cui all'articolo 51, comma 2, del Tuir.

2.  Oltre a questo,  chiede se il credito residuo welfare non utilizzato nel primo anno possa essere cumulato con il credito maturato nell'anno successivo.

L'agenzia  nella risposta  non conferma  sul primo punto la soluzione proposta dalla societa . Infatti  ricorda che al comma 2 art. 51 nella nuova formulazione sono ammesse all'esenzione dal reddito di lavoro dipendente "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». Come precisato nella citata circolare n. 28/E del 2016, le modifiche sono principalmente finalizzate ad ampliare e meglio definire i servizi  fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, limitati nella precedente formulazione 

Sulle borse di studio pero  bisogna fare riferimento per precisazioni alla  circolare 22 dicembre 2000, n. 238  per cui "possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico"

 Si richiama anche  la risoluzione 25 novembre 2009, n. 280/E,  la quale  ribadisce che non rientrano nel reddito da lavoro imponibile "gli incentivi economici che sono finalizzati alla valorizzazione della qualità dei percorsi formativi ed al raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico."

 Questa  caratteristica  manca nelle borse di studio descritte dalla società istante   che  non possono rientrare quindi nel welfare aziendale agevolato in quanto:

  • non sono corrisposte a titolo di rimborso delle spese di iscrizione o a copertura delle rette, 
  • non premiano premiare studenti che conseguono livelli di eccellenza ovvero un raggiungimento di elevata valutazione, bensì il normale svolgimento del percorso scolastico.

L'agenzia nota anche che l'importo previsto, non commisurato al  raggiungimento di risultati eccellenti appare di ammontare rilevante rispetto al grado d'istruzione raggiunto. 

Sul secondo punto invece l'Agenzia ammette che il  credito welfare maturato nel primo anno e non utilizzato possa essere  cumulato  con quanto maturato nel secondo anno, "nel limite temporale di validità del piano, e a condizione che tali somme non siano in ogni caso convertibili in denaro".


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 05/05/2021


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