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Credito d'imposta riacquisto prima casa: indicazione in dichiarazione

Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e, entro un anno, ne compra un’altra sempre in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Se il contribuente decide di fruire del credito d’imposta in dichiarazione, deve compilare il rigo CR7 nel mod. Redditi PF.

Va riportato nel quadro RN, rigo RN24, col. 1 il credito di imposta complessivamente spettante (CR7 col. 1 + col. 2) al netto dell’importo eventualmente già utilizzato in compensazione con Mod. F24 (CR7 col. 3).

Occorre in primo luogo determinare la differenza tra RN5 imposta lorda – RN22 totale detrazioni. Se tale differenza:

  • è ≥ a rigo RN25 (“Totale altre detrazioni e crediti d’imposta”): il credito può essere interamente compensato e non vi è alcun residuo da riportare a rigo RN47
  • è < a rigo RN25: il credito non trova capienza (in tutto o in parte) va compilata la col. 11 del rigo RN47 per il residuo da riportare.

Nel rigo CR7 occorre indicare quanto segue:

Col.

Denominazione

Indicazione 

1

Residuo precedente dichiarazione

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN47, colonna 11, del Mod. REDDITI 2021, persone fisiche (con casella “Situazioni particolari” posta nel frontespizio non compilata) ovvero quello indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2021.

Se nel modello Redditi PF 2021 la casella “Situazioni particolari” è stata compilata con il codice “1” (fruizione credito d’imposta “prima casa under 36”) questa colonna va compilata riportando l’eventuale importo del credito “prima casa” residuo, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2020, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2020, che non è stato possibile utilizzare nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 (circolare n. 12/E del 14.10.2021)

2

Credito anno 2021

Credito d’imposta maturato nel 2021, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • nel periodo compreso tra il 01.01.2021 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa”;
  • l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa” oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione “prima casa” è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa. E’ stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021, dei termini per effettuare il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno, o riprenderanno, a decorrere dal 01.01.2022. Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza del beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • non siano decaduti dal beneficio “prima casa”

3

Credito compensato nel modello F24

Credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito

Fonte:
News del: 13/09/2022


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