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Bonus acqua potabile: come indicarlo nel 730/2024

Il bonus acqua potabile è una agevolazione per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.

A tal fine è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:

  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare,

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche,
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo tramite il servizio web. 

Leggi anche Bonus acqua potabile 2023: domande entro il 28.02

Bonus acqua potabile 2024: come indicarlo nel Modello 730

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2024)riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

Nel caso di utilizzo in dichiarazione il bonus acqua potabile va indicato nel Quadro G Crediti di imposta del Modello 730

Come specificato nelle istruzioni al modello, il bonus acqua potabile 2023 va indicato nel RIGO G15 con il codice "10"

indicando l’importo del credito spettante ottenuto applicando alle spese sostenute la percentuale prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che per l'anno 2023 di prossima emazione.

Bonus acqua potabile 2024: la documentazione da conservare

Con la Circolare n 15/2023 è stato chiarito che il contribuente deve conservare ed esibire:

  • la fattura o il documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito 
  • e la Comunicazione, con la relativa ricevuta di accettazione, inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 16 giugno 2021.

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Il credito di imposta in esame spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 18/03/2024


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