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730/2023: trasmissione del modello alle Entrate entro il 15.06

Il modello 730/2023 presentato dai contribuenti entro il 31 maggio scorso a: caf, professionista abilitato, sostituto d'imposta, va inviato entro il 15 giugno alla Agenzia delle entrate.

Modello 730/2023: l'invio entro il 15 giugno

Ai contribuenti che hanno presentato il modello 730/2023 entro il 31 maggio al sostituto di imposta, all'atto della presentazione, il sostituto ha:

  • controllato la regolarità formale della dichiarazione presentata,
  • effettuato il calcolo delle imposta,
  • consegnato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Ai contribuenti che hanno presentato il modello 730/2023, sempre entro il 31.05, il CAF e/o il professionista all'atto della presentazione hanno:

  • verificato la conformità dei dati esposti nella dichiarazione,
  • effettuato il calcolo delle imposta,
  • consegnato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Ciò premesso, il contribuente entro il 15 giugno riceve dal sostituto d’imposta, o dal Caf o dal professionista abilitato:

  • la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della scheda per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio, 
  • copia della dichiarazione Mod. 730
  • il prospetto di liquidazione Mod. 730-3

Nell’ambito della trasmissione telematica dei modelli, i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2023 (modelli 730-4) ai fini dell’effettuazione dei conguagli,.

L’Agenzia provvede a trasmettere in via telematica ai sostituti d’imposta, ai caf o ai professionisti, i modelli 730-4 ricevuti, presso la sede telematica indicata da questi ultimi, affinché possano effettuare i relativi conguagli.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n4/2018 ha precisato che tali soggetti per procedere alle operazioni di conguaglio, devono attendere che l’Agenzia metta a disposizione il modello 730-4, mediante la suddetta “sede telematica".

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate della “sede telematica” avviene con il “quadro CT” della Certificazione Unica, da parte dei sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali, oppure mediante il modello “CSO”, nel periodo in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il quadro CT.

Entro il medesimo termine del 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio 2023, i CAF, i professionisti e i sostituti d’imposta sono altresì tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le schede relative alle scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF che a decorrere dalle dichiarazioni da tramettere nel 2024, relative al periodo d’imposta 2023, verranno inviate in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Modello 730: rimborsi e conguagli 2023

Dal Modello 730/2023 emerge un debito o un credito di imposta e i conguagli (a debito e a credito) risultanti  dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) e comunicate al sostituto d’imposta con il modello 730-4, devono essere trattenute o rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il modello 730-4.

Pertanto, in caso di conguagli a debito diventa conveniente rinviare la presentazione del modello 730/2023, che deve avvenire entro il 2 ottobre 2023 (quest'anno la scadenza ordinaria del 30 settembre cade di sabato), in quanto ciò determina automaticamente il differimento della trattenuta delle somme ricevute. 

In caso di conguagli a credito, risulta conveniente anticipare la presentazione del modello 730/2023, al fine di anticipare il rimborso spettante.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/06/2023


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