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Auto aziendali: no alla ricarica elettrica come fringe benefit

Nell'interpello n. 421 datato 25 agosto l'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro secondo l' Articolo 51 del Tuir, in particolare chiarisce la possibilità di rimborso delle spese  connesse alla ricarica delle auto aziendali  elettriche assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.

Nell'Interpello la Società istante spiegava di voler  rinnovare il proprio ampio parco di auto aziendali  ad uso promiscuo con automezzi elettrici anche per   sensibilizzare i dipendenti sul tema della sostenibilità ambientale   e chiedeva  il corretto trattamento fiscale  del rimborso  delle spese  per la ricarica effettuata presso la propria abitazione

  •  sia relativamente ai consumi di energia 
  • che per l'installazione di colonnine,

 da far rientrare eventualmente tra i fringe benefit  addebitati ai dipendenti.

La societa precisava  inoltre che :

  • «non sarà previsto un importo massimo di rimborso ma  la tenendo distinte con due diverse tessere le spese collegate agli spostamenti per esigenze di lavoro  da quelle  per esigenze private In questo modo il rimborso sarà effettuato  base dei KM percorsi per esigenze di servizio" , tranne che per i dirigenti che  godranno del rimborso totale dei costi; 
  •  che  i contratti con le società elettriche «sarà stipulato in uautonomia da ciascun dipendente, 
  • che   la società si farà carico dei costi relativi all'eventuale upgrade dei KW richiesti per l'adeguamento dell'utenza domestica  e   delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria  delle colonnine di ricarica e del wallbox di misurazione dei consumi

Nella risposta n. 421 2023  l'Agenzia ricorda in primo luogo il tenore dell'art 51  comma 1, del  d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir):  «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».La predetta disposizione sancisce il c.d. ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i  corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ''offerti'' dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.  

Si sottolinea anche che il successivo comma 3 dispone che «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9» del medesimo Tuir.

L'Agenzia ricorda in particolare che il comma 4 lettera a dell citato art. 51 individua  specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che NON concorrono a formare la base imponibile; tra queste figurano gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti,  per i quali L'ACI fornisce ogni anno fornisce le tabelle sui costi chilometrici definiti forfettariamente per le diverse classi di veicoli.

Aggiunge inoltre che  la legge di bilancio 2020,  ha previsto un regime speciale proprio al fine di  incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti ma le modifiche normative  confermano la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle specifiche emissioni 

Come chiarito dalla circolare n. 326 del 1997,  la determinazione del valore imponibile esposto nelle tabelle ACI  prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo . Risulta quindi  irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni dei costi di percorrenza fissati dall'ACI.

La stessa circolare  ha chiarito che il datore di lavoro può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, che vanno  separatamente valutati  ai fini della tassazione in capo al dipendente.

In conclusione, per il caso di specie,  l'Agenzia afferma che 

  •  l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente
  •  il consumo di energia  elettrica non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore che  costituiscono  reddito di lavoro dipendente. 

La norma prevede infatti l'eccezione solo per:

  • le  spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, e
  • le  spese per trasferte   giustificate analiticamente.

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 28/08/2023


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