L’articolo 1, ai commi 52 e 53 della legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga delle disposizioni già stabilite per il 2023, in materia di rideterminazione del costo di acquisto di: - partecipazioni anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e
- dei terreni edificabili e agricoli
posseduti alla data del 1° gennaio 2024, non in regime d’impresa. Così come in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferiti a - titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati,
- posseduti alla data del 1° gennaio 2024,
- il valore normale di tali asset, al 31.12.2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto
- dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%.
Possono accedere alla norma: - persone fisiche, anche non residenti,
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali;
Ai fini della rivalutazione è richiesto entro il 30 giugno 2024 - il versamento di un’imposta sostitutiva
- la redazione di una perizia giurata di stima (redatta da specifiche categorie di soggetti) che individua il valore del terreno/partecipazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Tale imposta sostitutiva - è dovuta in un’unica soluzione entro il 30.06.2024 oppure
- in forma rateale (3 rate dello stesso ammontare), a decorrere dalla data del 30.06.2024, prevedendo un interesse nella misura del 3% sull’importo delle rate successive alla prima.
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