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Visto di conformità e asseverazioni 2021 detraibili: nuove indicazioni dalle Entrate

Nell'attesa che come ogni anno l'Agenzia delle Entrate fornisca chiarimenti tramite Telefisco, ad un incontro con la stampa specializzata del 25  gennaio 2022, è stata fornita da parte dell'amministrazione un importante indicazione in merito a attestazioni,visti e asseverazioni per i bonus edilizi diversi dal 110%. 

Andando con ordine, la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) in cui è confluito anche il cd. Decreto Antifrodi, ha previsto che siano sempre detraibili le spese sostenute per attestazioni, visti e asseverazioni per i bonus edilizi a partire dal 1 gennaio 2022

Spese per asseverazioni edilizie sostenute dal 12 novembre 2021 detraibili

Il dubbio di operatori e intermediari riguardava il periodo compreso tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021 in cui era in vigore il Decreto antifrodi che ha introdotto proprio asseverazioni e visti per alcuni bonus edilizi. Ricordiamo che il cd. Decreto Antifrodi è confluito nella legge di bilancio 2022. La speranza degli operatori era che l'amministrazione con una apertura retroattiva, aprisse alla possibilità di detrarre le spese sostenute dai contribuenti alla fine del 2021.

Venendo incontro a tale richiesta, nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  1.  sono detraibili le spese sostenute nel 2021 per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità
  2. la detrazione avviene con aliquota pari a quella prevista per l'intervento edilizio nel complesso.

Bonus edilizi: ulteriori chiarimenti 

Gli altri chiarimenti in tema di bonus edilizi arrivati nel corso dell'incontro di ieri con la stampa specializzata sono stati i seguenti:

  • coloro che detengono un'unità funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, nell’ambito di un condominio,potranno scegliere di effettuare, alternativamente l’intervento agevolabile 
    • o come condòmino sull’intero edificio,
    • o come proprietario della singola unità immobiliare. 
  • per quanto riguarda un unico proprietario di due immobili contigui di cui uno utilizzato direttamente da lui e l'altro affittato, le due unità vanno considerate come condominio e non come due unità unifamiliari e il limite di spesa per l’intervento sull’involucro sarà di 80mila euro (40.000 per ciascuna unità). 
  • nel caso in cui un proprietario di un immobile abitativo lo conceda in locazione a un terzo che vi svolge un’attività produttiva, iI proprietario non ha il diritto al superbonus in quanto la strumentalità deve essere necessariamente verificata in considerazione della destinazione e della effettiva utilizzazione dell’immobile stesso.
  • se il credito d’imposta locazioni viene ceduto, il cessionario deve usarlo entro l’anno in cui la cessione è stata effettuata, altrimenti perde il diritto, a meno che la sospensione prevista dalle nuove norme del Decreto antifrodi (confluito poi nella legge di bilancio 2022) si sia prolungata oltre il 31 dicembre 2021, in quanto in questo caso scatta la proroga automatica per tutta la durata della sospensione. 
  • infine per quanto riguarda il bonus facciate, il visto di conformità e l'asseverazione di congruità non servono se entro l’11 novembre 2021 la fattura è stata emessa (con indicazione dello sconto praticato) e il pagamento del saldo sia stato effettuato in quanto l'indicazione dello sconto in fattura presuppone che ci sia stato già l’accordo tra fornitore e cliente. 

Fonte:
News del: 27/01/2022


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