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Cessione di fiori tramite internet: nessun obbligo di fattura

La cessione di beni (fiori o altro) da parte tramite il proprio sito internet ovvero «canali mobile, app o numero verde») cui segue la consegna fisica degli stessi da parte del soggetto (tipicamente il fiorista esecutore) incaricato. E' questo il principio chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 416 del 5 agosto 2022. Andiamo con ordine.

In generale, nel commercio elettronico indiretto "la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere. In altri termini, la stipula e il perfezionamento del contratto di vendita avvengono on-line, come il pagamento del corrispettivo, mentre la consegna del bene avviene fisicamente, ossia mediante mezzi ordinari. 

Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette 

  • all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'articolo 22 del Decreto IVA, 
  • né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. 

I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del Decreto IVA.

Con riferimento agli obblighi di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi ex articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - obblighi che dal 1° gennaio 2020, con portata generale, hanno sostituito le tradizionali modalità di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale - non sono applicabili alle ipotesi di commercio elettronico: "l'operazione di vendita [...] che l'istante intende realizzare è configurabile come "commercio elettronico indiretto", posto che le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente tramite app o sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali. 

Ne deriva l'esonero dall'obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi [...], salva la facoltà di adempiervi che stabilisce "I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 (ovvero, i cd. "casi di esonero") possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni"". Resta comunque ferma: 

  • la possibilità di procedere nel senso prospettato (ossia tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi, ovvero emissione di fattura) su base volontaria; 
  • l'obbligo, in caso contrario, di procedere comunque all'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 

Ne deriva che la cessione di beni (fiori o altro) da parte da parte del soggetto che ha presentato interpello tramite il proprio sito internet ovvero con le ulteriori modalità segnalate («canali mobile, app o numero verde» cui segue la consegna fisica degli stessi da parte del soggetto (tipicamente il fiorista esecutore) incaricato dal venditore, rispettando le caratteristiche descritte può essere assimilata alle vendite per corrispondenza


Fonte:
News del: 11/08/2022


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