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Bonus pubblicitĂ : non spetta per spese effettuate con il tramite di terzi

Con Risposta a interpello n 421 del 12 agosto 2022 le Entrate forniscono un chiarimento sul bonus pubblicità

L'istante è una srl che dichiara di essere "una qualificata agenzia di pubblicità, grafica e web" che si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie.

In quanto azienda operante nel settore chiede chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 n. 96 e s.m.i., che disciplina gli «incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione».

Più in particolare, l'istante evidenzia che intende fatturare i mezzi pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici precedentemente acquistati dagli organi di informazione alla propria clientela offrendo contemporaneamente servizi ancillari e complementari rispetto ai servizi agevolati. La srl domanda se il cliente finale possa procedere alla richiesta di contribuzione di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per i soli servizi agevolabili «anche se questi ultimi vengono forniti per tramite di ... (come ad esempio la società istante) e non direttamente da emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e da giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile». 

Le Entrate chiariscono che sia la norma istitutiva sia le disposizioni di attuazione identificano come agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a titolo di misure di sostegno al settore dell'imprenditoria, effettuati da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, con la conseguenza che non possono considerarsi agevolabili le spese per investimenti in campagne pubblicitarie operate indirettamente mediante la fruizione (e il relativo pagamento) di servizi resi da soggetti terzi (come, nel caso di specie, una società di ...).

Per tutte le regole del bonus in esame leggi anche Bonus pubblicità dal 2023: ritorno al regime “ordinario”


Fonte:
News del: 19/08/2022


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