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Distacco ed infortunio del lavoratore
La Cassazione penale  pen., sez. lav., 22 luglio 2013, n. 31300 ha stabilito che qualora un'impresa edile incaricata dell'esecuzione di opere concernenti uno stabile si rivolga per l'allestimento della necessaria impalcatura ad una ditta che invii sul posto operai specializzati, gli obblighi imposti dalle norme antinfortunistiche a tutela dei lavoratori incombono anche sul datore di lavoro dei detti operai, pur se momentaneamente distaccati presso il cantiere di altra impresa, nè i poteri-doveri del datore di lavoro potrebbero essere validamente trasferiti ad altro imprenditore, in quanto eventuali accordi sarebbero privi di efficacia, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati.
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 30/07/2013


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