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Spesometro: in arrivo gli alert sul volume di affari

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 237975 dell'8 ottobre 2018 è stato comunicato che sono in arrivo gli alert per i soggetti passivi IVA in caso di incongruenze sul volume d'affari dichiarato. Come chiarito, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra

  • i dati comunicati dai contribuenti stessi
  • i dati comunicati dai loro clienti soggetti passivi IVA da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia. I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

In particolare, i dati che l'Agenzia delle Entarte fornisce ai soggetti passivi IVA riguardano:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest’ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

Ma dove arrivano tali alert? L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione contenente le informazioni

  • agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti
  • per posta ordinaria nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato .
  • all’interno dell’area riservata “Cassetto fiscale”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
    • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
    • somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
    • importo della somma delle operazioni relative a:
      • cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
      • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;
    • ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione;
    • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
    • ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA
    • dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); 
    • ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali. 

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta (PEC o posta ordinaria). 

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/10/2018


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