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Trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera

Nuovi chiarimenti sulle operazioni in valuta estera sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 57 del 6 giugno 2019. Il quesito parte dall'istante, società che opera nel settore finanziario e redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali, che ha chiesto il corretto trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera. 
Nel rispondere, per prima cosa l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come dal punto di vista fiscale, il comma 2 dell’articolo 9 del TUIR dispone che “per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti”. Inoltre, l’articolo 110, al comma 2, prevede che, per “la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri (…) in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9…” e, al successivo comma 3, dispone che “la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza”.

Nel caso di specie in relazione all’operazione

  • di acquisto di valuta estera previa apertura del conto corrente espresso in valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l’operazione di acquisto è effettuata. Resta ferma, nell’ipotesi in cui l’istituto di credito applicasse un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, l’applicabilità di un tasso di cambio alternativo, purché fornito da operatori internazionali indipendenti.
  • di acquisto di titoli azionari espressi in valuta estera con prelievo dal conto in valuta estera, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto.
  • di incasso di dividendi, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione del suddetto dividendo. Anche a tal proposito, configurando i dividendi incassati in valuta una posta monetaria, alla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convertita al tasso di cambio a pronti, con la conseguente emersione di una componente di reddito, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo che, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, rappresenta una provento o onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto.
  • smobilizzo dei titoli in portafoglio: in relazione al corrispettivo della cessione in oggetto, lo stesso deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. Le differenze cambio positive o negative non daranno, quindi, luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, che concorrono alla formazione del reddito 
  • valutazioni di fine esercizio:
    • l’eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio concorre alla formazione del reddito imponibile, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, che rappresenta una provento od onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto;
    • in merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell’esercizio, o per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria  devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno luogo a  un’autonoma e separata rilevazione;
    • per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o i titoli assimilati, la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/06/2019


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