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Barriere architettoniche, possibile la cessione del credito solo ad alcune condizioni

L’interrogazione parlamentare del 3 dicembre 2020, n. 5-04996 fornisce un primo chiarimento circa la possibilità di cedere la detrazione connessa agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tali interventi non sono ad oggi cedibili o "scontabili" ai sensi dell'art. 121 DL 34/2020. Tuttavia, nella risposta all'interrogazione parlamentare se ne ammette l'alternativa alla detrazione  solo i lavori connessi costituiscono manutenzioni ordinarie (condominiali) o straordinarie. 

Come è noto l’art. 121, co. 2, DL 34/2020, prevede, in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi, la possibilità alternativa di: 

  • cedere la detrazione a qualunque soggetto, comprese banche ed intermediari finanziari, 
  • richiedere al fornitore che ha effettuato i lavori uno sconto in fattura. 

Le alternative sono percorribili solo qualora sugli immobili vengano effettuati i seguenti interventi, come disposto dal citato comma 2 dell’art. 121. 

  • Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici (art. 16-bis, co.1, lett. a) e b), del Tuir)
  • Gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (art. 14 DL 63/2013)
  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. Si tratta di interventi di messa in sicurezza sismica effettuati su immobili che sorgono nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
  • Acquisti di “case antisismiche” previsti dall'art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013)
  • Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, c.d. Bonus Facciate (art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019)
  • Interventi di installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir)
  • Interventi per l’ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (all'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013)
  • Interventi da superbonus del 110% (art. 119, DL 34/2020 e successive modificazioni). 

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono detraibili, nella norma, al 50% in 10 anni ed in 10 quote costanti, ai sensi dell’art. 16bis, lett. e), TUIR. 

Analizzando l’elenco degli interventi che possono essere non solo detratti, ma ceduti o scontati, non si riscontra anche quello previsto alla lett. e), art. 16bis, del TUIR

Ergo, non sono cedibili/scontabili le rispettive detrazioni. 

E’ proprio questo l’oggetto dell’interrogazione parlamentare, volta a chiarire se sia possibile accedere al beneficio alternativo previsto dall’art. 121, DL 34/2020. Per altro, si ricorda che taluni interventi, se effettuati e richiesti da soggetto diversamente abile in dipendenza di un contratto di appalto, godono dell’IVA agevolata al 4%.

Dall’interrogazione parlamentare n. 5-04996 emerge che i lavori per abbattere le barriere architettoniche godono della possibilità di cessione della detrazione o dello sconto in fattura se sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 16-bis, lett. a) e b) TUIR (primo punto dell'elenco di cui sopra), come interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari o di manutenzione sulle parti comuni dell’edificio.

A conclusione di ciò possiamo affermare che la detrazione connessa a tale tipologia di interventi, riconducibile all’art. 16bis, lett. e) TUIR, in sè non gode dell’alternativa prevista dall’art. 121, Dl 34/2020, tuttavia, se nel complesso dei lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere ve ne sono alcuni configurabili come manutenzione ordinaria, riferita alle parti comuni condominiali, o straordinaria, riferita alle singole unità immobiliari, queste possono essere cedute o essere oggetto di sconto, in alternativa alla detrazione. Si sottolinea da ultimo che non godono della maxi detrazione del 110%, non essendo considerate come interventi rientranti nel novero dell’art. 119, DL 34/2020.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/12/2020


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