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Iva su servizio aerotaxi non concorre alla base imponibile

Con la risoluzione n. 111/E del 27 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in tema di determinazione dell’imponibile Iva delle prestazioni di trasporto passeggeri “aerotaxi”, rese dalle compagnie aeree, il debitore dell’imposta non è il vettore bensì il passeggero. La somma pagata a tale titolo viene “raccolta” dal vettore per essere riversata allo Stato perciò non concorre alla determinazione della base imponibile. Ciò trova conferma nella disciplina nazionale e comunitaria.

 


Fonte: Fisco Oggi
News del: 28/12/2012


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