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Irap, istanze di rimborso correttive con termine mobile
La Circolare n. 8/E pubblicata il 3 aprile dall'Agenzia delle Entrate ricorda che ai contribuenti spetta il rimborso, secondo le modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17.12.2012, delle maggiori imposte versate per effetto della mancata deduzione dell’IRAP. A tal fine, la Circolare precisa che eventuali istanze di rimborso già trasmesse alla data di pubblicazione della circolare medesima (di fatto, il termine iniziale per presentare le istanze di rimborso è già trascorso in tutte le Regioni), si considerano validamente presentate. Tuttavia, in caso di errori, il contribuente è tenuto comunque a presentare, prima della scadenza del termine ordinario (48 mesi dalla data di versamento del saldo Ires/Irpef o il 60° giorno successivo al "click day" se i 48 mesi, pendenti al 17.12.2012, sono scaduti) o, qualora più favorevole, entro il 31 maggio, una nuova istanza telematica, completa in tutte le sue parti e con l’indicazione dei dati rettificati, avendo cura di barrare la casella “Correttiva nei termini”. La presentazione di una nuova istanza non determina la decadenza dall’ordine cronologico acquisito con l’invio della prima istanza.
 

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 05/04/2013


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