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Assegnazione agevolata: tre le aliquote per l'imposta sostitutiva

La Legge di stabilità 2016, ai commi 115-120 dell'art.1 (L. 208/2015) ha previsto la possibilità per le società di assegnare o cedere ai soci beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri, pagando un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'Irap. Le aliquote di tale imposta sostitutiva sono :

- 8 % per le società in generale, comprese quelle che non dispongono del periodo triennale di osservazione previsto dal comma 116, art.1 L. 208/2015 (come il caso in cui una società costituita nel 2014 assegni i propri beni nel 2016).

- 10,5 % per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, o considerate in perdita sistematica (*)

- 13% per le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e per le riserve in sospensione d'imposta delle societa' che si trasformano, così come previsto dal comma 116 dell'art.1 della Legge di stabilità 2016.

 

(*) Come chiarito dalla Circolare 26/E, per l'applicazione dell'aliquota al 10,5% sono in ogni caso valide:

  • le cause di esclusione dalla disciplina di “non operatività” e di “perdita sistematica” previste dall’articolo 30 della L.724/94.
  • la disapplicazione automatica della disciplina prevista dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 e dell’11 giugno 2012,
  • l'esclusione dalla disciplina per accoglimento dell’istanza di interpello presentata ai sensi del comma 4-bis articolo 30 L. 724/1994;
  • la disapplicazione per i soggetti che ritengono sussistere le condizioni per l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 L.724/94 ma che non l' hanno presentata o, avendola presentata, non hanno ricevuto risposta positiva, e di tali circostanze hanno dato separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 25/06/2016


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