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Rimborsi IVA senza garanzia anche con avvisi di accertamento

La disciplina dei rimborsi IVA, prevista all'articolo 38-bis del DPR 633/72, è stata semplificata con i decreti attuativi della Legge delega 23/2014 n.156/2015 e 158/2015. L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema nella Circolare 33/E del 22 luglio 2016, con alcune specifiche sul tema dell'eliminazione dell'obbligo generalizzato della garanzia, che ricorre solo in particolari situazioni di rischio.

Nei casi in cui al contribuente a cui spetta un rimborso IVA sia stato notificato un accertamento, il contribuente ha due possibilità. La prima consiste nella presentazione all’ufficio di una fideiussione a tempo indeterminato con il conseguente ottenimento del rimborso del credito vantato. La seconda consiste nel non presentare alcuna garanzia, ma in questa ipotesi occorre dividere i casi a seconda che gli atti notificati siano definitivi o meno.

Atti non definitivi: La prima novità consiste nel fatto che il pagamento del rimborso IVA può essere sospeso sia temporaneamente che definitivamente, anche nel caso in cui gli atti non siano definitivi. Nello specifico l’ufficio può sospendere il pagamento del credito IVA nei casi in cui:

  • Sia stato notificato al contribuente un atto di contestazione,
  • Sia stato notificato al contribuente un atto di irrogazione della sanzione,
  • Sia stato notificato al contribuente un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi.

La sospensione del rimborso IVA disposta dal competente ufficio sulla base degli elementi e dei dati risultanti agli atti o dall’Anagrafe Tributaria; deve essere notificato al contribuente.

 

Atti definitivi: nel caso in cui l’atto sia diventato definitivo, l’ufficio può prevedere la compensazione tra il credito IVA e l'importo accertato nell'atto.

La principale novità riguarda l’importo della sospensione/compensazione del rimborso IVA: infatti l’ufficio può sospendere/compensare un valore pari alla somma di tutti gli importi dovuti in base all’atto cioè:

  • imposta,
  • sanzioni,
  • interessi.

Prima della riforma, invece, poteva essere sospeso solamente un importo pari a quanto dovuto a titolo di sanzione.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/08/2016


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