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Il contadino sovradimensionato può fallire: a dirlo è la Cassazione

La Corte di cassazione,  Sezione I, con la sentenza n. 16614 dell'8 agosto 2016 ha sancito la fallibilità nel caso in cui non si riesca a dimostrare che l'attività agricola esercitata sia prevalente rispetto alle attività connesse.

In particolare, la sentenza riguardava un commerciante all’ingrosso di frutta e verdura fresca e surgelata, che non era stato in grado di dimostrare l’estensione del terreno destinato alla coltivazione, né la consistenza e la qualità della produzione.
Per i giudici se la parte non assolve l’onore di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali per essere esclusi dalla fallibilità, l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese non può essere considerata decisiva.

Il ricorrete non è riuscito a dimostrare che i cibi venduti erano stati ottenuti prevalentemente con la coltivazione del proprio fondo, e pertanto la Cassazione gli ha negato la natura di imprenditore agricolo, anche se le attività di conservazione e commercializzazione dei prodotti rientrano tra le attività connesse disicplinate all'articolo 2135 del codice civile.

 


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 10/08/2016


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