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Semplificazione agricoltura: modificati i contributi per il CONOE

Modificati i contributi dovuti al CONOE (Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali animali esausti), disciplinato dal decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale).

Lo prevede l'art. 10 della L. 154/2016 che reca disposizioni sull'agricoltura.

Come chiarito dalla norma, per assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti nonchè garantire l'operatività del CONOE e consentire la crescita e lo sviluppo del settore,  sono stati modificati i contributi dovuti dal 2017.

Si ricoda che il contributo ambientale e':

  • dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale,
  • versato al CONOE con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  • evidenziato in fattura tramite la dicitura: "Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto"

In particolare dal 2017, i contributi dovuti sono i seguenti:

Bene

Contributo

oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a 5 litri

euro 0,0102/kg

oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad 1 litro

euro 0,0108/kg

grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi

euro 0,0005/kg

oli extravergini di oliva

euro 0,0102/kg

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 23/08/2016


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