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Scissione e successiva trasformazione della beneficiaria in società semplice

Nella Risoluzione n. 101 di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina da rispettare nei casi di scissione e conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice avvalendosi della disposizione agevolativa prevista ai commi 115-120 della stabilità 2016.

In particolare, la società ALFA S.r.l, trasformata in S.a.s., successivamente alla cessazione dell’attività produttiva ha concesso i propri beni immobili a terzi con contratti di locazione e comodato. La società si chiedeva se sfruttare la trasformazione in società semplice fosse o meno abuso di diritto.

Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che il comma 1, articolo 10-bis L. 212/200 recante la “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva l’Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  1. la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”.
  2. l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  3. l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

Nel merito dell'operazione prevista dalla legge di stabilità 2016, la trasformazione agevolata in società semplice è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili, e la ragione di tale scelta si rinviene nella facoltà concessa alle c.d. immobiliari di gestione di uscire dal regime d’impresa nei casi in cui la società sia un mero schermo rispetto ad una attività di gestione passiva dei beni che rientrano nella disciplina agevolativa in esame.

Si ritiene, pertanto, che nel momento in cui, a seguito della scissione della società ALFA, venga attribuita la totalità dei beni immobili in godimento a terzi tramite rapporti locatizi alla società beneficiaria, quest’ultima – ove in possesso dei requisiti soggettivi sopra richiamati - si troverà nelle condizioni di poter beneficiare della trasformazione agevolata in società semplice.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/11/2016


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