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Residenze sanitarie assistenziali: fornitura elettrica con Iva al 22%

Con la risoluzione 8 del 19.01.2017 qui allegata, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello sulla fornitura di energia elettrica stipulati con ONLUS che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (RSA).
L’Agenzia ha ricordato che il n. 103) della parte III della tabella A, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 % per i contratti di somministrazione di energia elettrica “per uso domestico”, comprendendo tutti i casi in cui la somministrazione di energia elettrica è resa nei confronti di soggetti consumatori finali che la impiegano

  • nella propria abitazione a carattere familiare o collettivo, quali caserme, case di riposo, conventi, orfanotrofi, carceri ecc.,
  • senza mai utilizzarla “nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione”.

Nel caso di specie le residenze sanitarie assistenziali, al pari delle case di riposo, soddisfano il requisito della residenzialità in quanto si definiscono quali strutture extraospedaliere finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti. 
Relativamente al secondo requisito, vale a dire lo svolgimento di attività che non prevedono corrispettivi rilevanti ai fini IVA, si osserva che nel caso di RSA gestite dalle ONLUS, le stesse pongono in essere attività decommercializzate ai fini dell’IRES ma rilevanti ai fini dell’IVA, sia pure in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, n. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto ai fini IVA, le ONLUS, quali enti non commerciali, qualora svolgano un’attività commerciale, devono considerarsi soggetti passivi IVA, e nel caso di specie non possono fruire dell’aliquota agevolata del 10 % sui contratti di somministrazione di energia elettrica.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 23/01/2017


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