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Detrazione Iva acquisti entro 1 anno: con la Manovrina termine piĆ¹ che dimezzato

Il termine massimo entro il quale è possibile esercitare il diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, viene ridotto dopo la manovrina 2017, questo quanto contenuto nell'art. 2 del DL 50 pubblicato in Gazzetta il 24 aprile 2017 ed entrato in vigore lo stesso giorno.

Secondo quanto stabilito dalla Manovra correttiva, viene modificato il secondo capoverso dell’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972, ovvero il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Il testo in vigore fino al 23 aprile, disponeva che: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”

Dal 24 aprile, a seguito delle modifiche apportate dalla Manovrina, il comma 1 dell'art. 19 del Dpr 633/1972 prevede che "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

Si assiste così ad una penalizzazione per imprese e professionisti;

per fare un esempio pratico, mettiamo il caso di una fattura di acquisto ricevuta ad ottobre del 2016 che non è stata registrata (e quindi l'IVA non portata in detrazione) nel 2016, con l’attuale normativa è possibile detrarre l'IVA relativa alla fattura entro aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA del 2° anno successivo al 2016, quindi relativa al 2018), mentre a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la detrazione dell’Iva relativa a una fattura ricevuta nel mese di ottobre 2016 avrebbe potuto essere esercitata al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2016, ovvero entro il 28 febbraio 2017 (a regime entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

N.B.: L'esempio sopra riportato faceva riferimento alle disposizioni del decreto legge 50/2017 prima della sua conversione in legge, la legge di conversione del decreto ha invece stabilito che, le disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Per le fatture datate 2015 e 2016 continuano ad applicarsi le vecchie norme che consentivano il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2 anno successivo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 24/04/2017


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