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Rimborso Iva 1° trimestre 2017: oggi 2 maggio ultimo giorno utile per la domanda

Oggi ultimo giorno utile per l'invio della domanda di rimborso del credito Iva relativo al primo trimestre 2017.
I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello IVA TR.

Si ricorda che secondo quanto stabilito dall'art. 38-bis, secondo comma, del Dpr n. 633/1972, il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso:

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività (operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72):
    • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
    • trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare;

Il modello IVA TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel, se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo, pertanto il termine per l'invio della domanda di rimborso dell'Iva a credito del primo trimestre 2017 è oggi 2 maggio (il 30.04 cade di domenica e lunedì è un festivo).

In alternativa, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, tenendo conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.

Si ricorda che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi pari o inferiori a € 5.000 annui può essere effettuato dal contribuente senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello
di presentazione dell’istanza, mentre per importi superiori a € 5.000 annui, l'utilizzo in compensazione può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate...


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/05/2017


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