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Manovra correttiva: sgravio sui premi di produttività

Sui premi di produttività che sono stati recentemente incentivati con un trattamento fiscale agevolato dalla legge di stabilità 2017 la manovra correttiva del DL 50 2017 interviene aggiungendo uno sgravio contributivo ma al contempo abbassando la quota massima di retribuzione premiale agevolabile , in particolare per le aziende che  garantiscono una partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro.

 Vediamo piu in dettaglio .   L’art. 55 del D.L. 50/2017 sostituisce integralmente il comma 189 dell’art. 1 della L. 208/2015  che innalzava da 3000 a 4000 euro  il tetto  dei premi di produttività  e delle somme erogate  come  partecipazione agli utili dell'impresa, ( comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015)  che godevano del  regime di favore con imposta  sostituiva al 10% .   Per tali aziende ora il tetto resta a 3000 euro ma viene ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro ,  fino ad un importo massimo di  800 Euro.

Sulla medesima quota, inoltre ,  non è prevista alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Tale disposizione si applica solo per le retribuzioni premiali  erogate a partire  dall’entrata in vigore del D.L. in esame (ossia dal 24 aprile 2017).  

 E' evidente che per i  lavoratori   cio comporta   una possibile  diminuzione delle agevolazioni per effetto della riduzione della soglia di accesso  all'agevolazione   che non è compensata dal risparmio di contributi sull'importo di 800 euro   Le imprese, invece, saranno avvantaggiate nel caso di premi di risultato corrisposti in danaro perche godranno della  significativa riduzione dei contributi del 20%, che prima non era prevista .


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/05/2017


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