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730/2017: credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Nella dichiarazione dei redditi 2017 i contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 dell'Abruzzo, possono indicare l'eventuale credito d'imposta concesso per la ricostruzione o la riparazione dell'abitazione principale e degli altri immobili. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/E del 04.04.2017, il contributo spetta per:

  • la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati o per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta. Il credito per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall'anno d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d'imposta risulti superiore all’imposta netta, il credito che non trova capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel 2017 (nel rigo G5 colonna 2 del 730/2017) andrà indicata l’ottava rata.
  • la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2017). Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote annuali costanti. Il credito d‘imposta è riconosciuto limitatamente all'imposta netta, nel limite complessivo di euro 80.000,00. Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017 (nel rigo G6 colonna 2 del 730/2017) andrà indicata l'ottava rata.

In generale, per accedere al contributo i soggetti interessati devono aver presentato al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare/ ricostruire o da acquistare, una domanda conforme al modello previsto dalle ordinanze specificando la modalità di concessione del contributo. Se la modalità prescelta è quella del credito d'imposta, questo compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura. Tuttavia, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro 25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/05/2017


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