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Imprese sociali: modalità e criteri di accesso ai contributi non rimborsabili

Pubblicati i criteri e le modalità per l'accesso, da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) (Decreto dell' 8 marzo 2017 pubblicato in GU n. 112 del 16.05.2017).

Ricordiamo infatti che al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, con decreto ministeriale 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, ai quali si possono aggiungere contributi non rimborsabili a copertura di una quota delle spese ammissibili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile per un totale di 23.000.000 di euro, per questi ultimi sono stati definiti i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi FCS da associare ai finanziamenti agevolati FRI dal decreto appena pubblicato.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di imprese:

  • imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
  • cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;
  • società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997.

Il contributo di cui al presente decreto, è concesso nella misura massima del 5% delle spese ammissibili complessive e, comunque, nei limiti del massimale di aiuto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013, per la realizzazione di programmi che presentino costi non superiori a 3.000.000,00 di euro.

L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione del programma di investimento, su istanza dell'impresa beneficiaria, formulata contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato e alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute, ed è subordinata alla dimostrazione da parte dell'impresa richiedente dell'avvenuta ultimazione del programma di investimento e dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa rendicontati.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 19/05/2017


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