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Fusione inversa con le stesse regole della fusione ordinaria

Con la Risoluzione 62/e del 24 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale della fusione. L'istante, società ALFA, era una società appartenente al Gruppo BETA, ed era totalmente controllata dalla società BETA a sua volta controllata dalla GAMMA. E' stato scelto di fondere la controllante BETA nella controllata ALFA (fusione inversa). L'Agenzia ha chiarito che l'operazione di fusione inversa della società controllante BETA nella società controllata ALFA non configura, secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), un'acquisizione in senso economico,ma una mera riorganizzazione della struttura societaria tra imprese riconducibili al medesimo gruppo economico (business combination of entities under common control).

Nella descrizione del comportamento contabile seguito dall'istante è possibile distinguere due diverse fasi :

  • una prima fase prevede la aggregazione dei saldi patrimoniali delle società coinvolte nella fusione
  • una seconda che prevede l'annullamento delle azioni della controllata-incorporante (ALFA). 

La fusione con natura di ristrutturazione determina la convergenza del bilancio consolidato con il bilancio individuale, pertanto la differenza da annullamento tra il costo della partecipazione e il Patrimonio netto dell'incorporante (nell'ipotesi di fusione inversa) dovrebbe consentire allocazioni di valori fino a concorrenza dei valori dei beni risultanti nell'attivo del bilancio consolidato. Dal lato del passivo dello Stato Patrimoniale, invece, l'assegnazione delle azioni al socio GAMMA ha comportato lo storno parziale della posta Riserva da "Differenza da fusione", emersa nella prima fase dell'operazione di fusione, per l'equivalente frazione del Patrimonio netto corrispondente della incorporante, ossia per l'intero valore contabile del Patrimonio netto di ALFA. Quest'ultimo, post fusione, ha raggiunto lo stesso risultato, in termini di valore, del complesso aziendale unificato, che si sarebbe raggiunto in ipotesi di fusione diretta. 

La disciplina fiscale non discrimina tra fusione diretta e fusione inversa pertanto si applica il comma 5 dell'articolo 172 TUIR in base al quale le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito dell'incorporante se e nella misura in cui non sono state ricostruite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo di fusione; distinguendo, poi, tra le riserve in sospensione tassabili in ogni caso, se non ricostruite nel bilancio successivo alla fusione e quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che devono essere ricostruite previa sussistenza di un avanzo. 

Dal momento che BETA non ha iscritto in bilancio alcuna riserva in sospensione di imposta, si ritiene che nessun obbligo fiscale deve gravare in tal senso su ALFA post fusione, se non quello di mantenere la stratificazione fiscale che il Patrimonio netto aveva ante fusione. Conseguentemente

  • alla riserva da "Differenza da fusione" deve essere attribuita, proporzionalmente, la natura tributaria del capitale sociale e delle riserve di BETA. 
  • per la riserva in sospensione di imposta per rivalutazione dei beni di impresa ex Legge 266/2005 presente nel Patrimonio netto di ALFA ante fusione il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Si precisa che la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 26/05/2017


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