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IMU e TASI 2017: come fare con le pertinenze

Scade fra due settimane il pagamento dell'IMU e la TASI 2017. Com'è noto, le regole previste per la prima casa si estendono anche alle pertinenze ma con alcuni limiti. Per prima cosa, si ricorda che l'esenzione dal pagamento dell’IMU, riguarda non solo l’abitazione principale ma anche le sue pertinenze. Anche per quest'anno valgono le stesse regole del passato, perciò il regime previsto per la prima casa è riconosciuta per un massimo di tre pertinenze, una ciascuna per le tre categorie catastali ammesse, vale a dire rispettivamente:

  • C/2, magazzini e locali di deposito, quindi soffitte e cantine;
  • C/6, autorimesse, quindi box e posti auto in garage;
  • C/7, tettoie chiuse od aperte

Per l’esenzione non fa differenza che si tratti di immobili acquistati insieme all’appartamento o in un secondo momento, e neppure che si tratti di immobili all’interno dello stesso palazzo o dello stesso condominio. 

Attenzione: non è possibile dichiarare come pertinenza, ad esempio, un box che si trova in un altro quartiere, o comunque distante qualche chilometro da casa in quanto non è rispettato il vincolo di pertinenza.

Le regole appena viste si applicano anche nel caso di pertinenze acquistate in comproprietà e dichiarate al servizio di due immobili. È il caso, ad esempio, di un garage acquistato in comproprietà tra i proprietari di due appartamenti in una villetta bifamiliare. Se entrambi gli appartamenti hanno le caratteristiche per essere esentanti da IMU e TASI come prima casa, alche il garage sarà esente. In caso contrario sarà esente solo la quota di proprietà di chi può dichiarare l’appartamento come prima casa.
Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, infatti, assume rilievo anche ai fini delle imposte. A tal fine, è necessario il rispetto del requisito oggettivo della relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, nonché il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale (circolare 98/2000).


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 30/05/2017


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