Ultime notizie
Archivio per Anno
Premi di risultato come polizze assicurative: chiarimenti dalle Entrate

Welfare aziendale e premi di risultato chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 5/2018. Un paragrafo del documento di prassi è dedicato ai premi di risultato sotto forma di polizze assicurative contro il rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi patologie, come così previsto dalla Legge di bilancio 2017. In particolare, non concorrono a formare il reddito “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.

Di seguito una tabella di riepilogo delle polizze agevolabili (in base ai chiarimenti offerti nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio A.C. 4127)

Long Term Care polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso, dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza
Dread Disease polizze per le malattie gravi, contro il rischio di
  • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;
  • prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza.

 Attenzione: la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente prevista per i contributi versati si realizza sempreché

  • gli stessi siano destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari. Pertanto, laddove la polizza garantisca prestazioni sia al dipendente che ai familiari, occorrerà scorporare la quota riferita alla posizione dei familiari.
  • il versamento del premio o del contributo venga eseguito dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/04/2018


«« Torna Indietro