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Auto e moto comunitarie: novità per l'immatricolazione

Pubblicato il 19 aprile 2018 il Provvedimento n. 84332 delle Entrate con la documentazione da esibire nel caso di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli comunitari.  Il DL 262/2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha introdotto la procedura di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria con pagamento dell’Iva tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, ha limitato il fenomeno delle frodi Iva intracomunitarie nel settore della compravendita di tali veicoli. Tuttavia, ci sono ancora molte criticità soprattutto sull’utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato, previste

  • per i veicoli acquistati in regime Iva del margine
  • per i veicoli utilizzati come beni strumentali all’attività d’impresa.

In generale il Provvedimento introduce l’obbligo per il contribuente di presentare le istanze necessarie all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. In particolare, il provvedimento prevede che siano presentate alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente le seguenti tipologie di istanza:

  1. istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l’immatricolazione in esclusione dall’adempimento di cui all’art. 1, comma 9, del DL 262/2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (versamento dell’Iva con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”), ove acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea e rientranti nel regime Iva del margine.  All'atto di presentazione deve essere esibita la documentazione originale che attesti l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati di cui all’art. 36 del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41,
  2. istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli, al fine di consentirne l’immatricolazione in esclusione dall’adempimento di cui all’art. 1, comma 9, del  Dl 262/2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (versamento dell’Iva con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”), ove acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa. All’atto di presentazione delle istanze i richiedenti devono esibire alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente la documentazione in originale che attesti l’effettiva destinazione del mezzo all’attività d’impresa.
  3. istanza di validazione di un versamento effettuato con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo insufficiente ovvero incongruente
  4. istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota Iva agevolata per i casi in cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all’agevolazione.

Attenzione: devono essere presentate presso gli Uffici di qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate le istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato sul modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2018.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 20/04/2018


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