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Detrazione spese mediche generiche e acquisto farmaci: i documenti da conservare

Come precisato anche nella recente Circolare delle Entrate n. 7/2018, le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione, rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

  • specialità medicinali;
  • farmaci;
  • medicinali omeopatici.

I medicinali devono comunque essere acquistati presso le farmacie (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3) o presso soggetti autorizzati alla vendita degli stessi, mentre i farmaci da banco e quelli da automedicazione, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati anche presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.

Tali spese dovrebbero già essere in possesso dell'Agenzia delle Entrate, che mette a disposizione del contribuente le informazioni nella dichiarazione dei redditi precompilata 730/2018 e RedditiPF 2018.
Tuttavia, qualora il contribuente integri o modifichi l'importo compilato dall'Agenzia delle Entrate, occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme per dimostrare il diritto alla detraibilità di tali spese.

Ricordiamo che dal 2017, è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

La spesa per tali alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui sono specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario di tali prodotti.
Tuttavia, atteso che la norma è stata introdotta nel corso del 2017 ed è applicabile alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio del medesimo anno, se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi sopra descritti, il contribuente potrà integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.

Riepilogando:

Spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali
(farmaci anche omeopatici acquistati, anche all’estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie on- line)

 Fattura o scontrini fiscali (parlanti) contenenti:

  • natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.) e quantità dei medicinali acquistati,
  • qualità (codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale)
  • codice fiscale del destinatario dei medicinali
  • per il farmaco acquistato all’estero idonea documentazione come indicato nella circolare n. 34 del 2008

Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)

Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali

  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all’articolo 7 del DM 8 giugno 2001
(consultabile al seguente link http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri)
  • Fattura o scontrino fiscale parlante
  • oppure, integrazione sui documenti di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del Registro nazionale.
    Se lo scontrino non riporta tali dati in aggiunta al documento di spesa deve essere prodotta l’attestazione del rivenditore dalla quale risulti che il prodotto è riconducibile tra gli alimenti destinati a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/05/2018


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