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Split payment: nessuna sanzione se non c'รจ danno per l'Erario

Importante chiarimento sullo split payment nella Circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018. Il documento di prassi termina infatti specificando che "In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 (art. 10, comma 3, della Legge n. 212 del 2000, cd. statuto dei diritti del contribuente), sulla portata e sull’ambito della disciplina recata dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti

  • anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi,
  • sempre che non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato assolvimento dell’imposta dovuta."

Pertanto in presenza di queste condizioni, non sono previste sanzioni.

Com'è noto ormai dal 1° gennaio 2018 è stato ulteriormente ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti IVA, c.d. split payment in quanto il collegato fiscale alla Stabilità 2018 (DL 148/2017) ha esteso tale meccanismo anche a

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese len aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
  • società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
  • società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario”.

Come chiarito nel documento di prassi, le nuove disposizioni operano a “decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”, ma se stati commessi errori senza danni erariali prima del 7 maggio 2018 (data di pubblicazione della Circolare con i chiarimenti) non sono previste sanzioni.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 09/05/2018


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