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Spese di riqualificazione energetica: cosa cambia nel quadro RS

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" SC 2018, per le società e gli enti commerciali. Tra le novità più rilevanti di quest’anno si segnalano:

  • nel frontespizio sono state aggiunte delle caselle “Impresa sociale” e per l’addizionale Ires per gli enti finanziari;
  • nel quadro RF tra le variazioni in aumento (rigo RF31) e in diminuzione (rigo RF55), sono stati inseriti nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (“branch exemption”) di imprese residenti;
  • nel quadro RN è stata prevista l’aliquota Ires del 24 per cento, in luogo del 27,5 per cento, a seguito della modifica apportata all’art. 77, comma 1, del TUIR.
  • il prospetto “Spese di riqualificazione energetica”, è stato aggiornato per tenere conto della proroga delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, a seguito delle novità previste dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
  • il prospetto “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche” è stato implementato per tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico n 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 (art. 46-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

In particolare, per quanto riguarda il prospetto “Spese di riqualificazione energetica”, tale prospetto è stato aggiornato per tenere conto della proroga delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, a seguito delle novità previste dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Le novità riguardano le spese documentate, rimaste a carico dell'impresa, e relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti:

  • strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi - per quelle sostenute nel 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, comma 2-bis, Dl 63/2013);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - per quelle sostenute nel 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, commi 1 e 2, Dl 63/2013);
  • l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (articolo 14, comma 2, lettera b), Dl 63/2013) - anche in questo caso per quelle sostenute nell'anno 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, commi 1 e 2, Dl 63/2013);
  • l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (articolo 14, comma 2-bis, Dl 63/2013) - per quelle sostenute nell'anno 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, comma 2-bis, Dl 63/2013);
  • l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (articolo 14, comma 2, lettera b-bis), Dl 63/2013).

Nella colonna 2, quindi, è stato aggiunto il codice 4, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65%.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/05/2018


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