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Ecobonus: chiariti gli investimenti agevolabili

Con la Circolare 11/E del 18 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito d'imposta nato per l'ecobonus. Com'è noto, la legge di bilancio 2018 (L.205/2017) ha esteso dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando che il credito può essere ceduto:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
  • ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito;
  • alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.

La legge di bilancio 2018, prevede inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2018:

  • una nuova casistica di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è pari all’80% delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’85% in caso di passaggio due classi di rischio inferiore. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio;
  • il riconoscimento delle detrazioni anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” e che siano state costituite e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (articolo 14, comma 2-septies).

Il documento di prassi, per agevolare l’individuazione dei citati interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione,sintetizza gli interventi agevolabili in due tabelle che qui riportiamo, la prima riguardante gli interventi su parti comuni dei condomini o su singole unità immobiliari, e la seconda solo su parti comuni condominiali.

INTERVENTI SU PARTI
COMUNI DEI
CONDOMINI O SU
SINGOLE UNITA’
IMMOBILIARI
ALIQUOTA DI
DETRAZIONE
CESSIONE
DEL
CREDITO
CESSIONARI

SERRAMENTI E INFISSI

SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A

50% SI Fornitori e altri soggetti
privati
Per i soggetti no tax
area fornitori e altri
soggetti privati compresi
banche e intermediari
finanziari

CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto  

POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%  Si Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari

Di seguito la tabella riportata nel documento di prassi per gli interventi su parti comuni dei condomini

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI ALIQUOTA DI
DETRAZIONE
CESSIONE
DEL
CREDITO 
CESSIONARI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON
SUPERFICIE INTERESSATA >25%
DELLA SUPERFICE DISPERDENTE
70% SI Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON
SUPERFICIE INTERESSATA >25%
DELLA SUPERFICE DISPERDENTE +
QUALITA’ MEDIA
DELL’INVOLUCRO
75% SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON
SUPERFICIE INTERESSATA >25%
DELLA SUPERFICE DISPERDENTE +
RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO
SISMICO
80% SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON
SUPERFICIE INTERESSATA >25%
DELLA SUPERFICE DISPERDENTE +
RIDUZIONE 2 CLASSI RISCHIO
SISMICO
85% SI

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 22/05/2018


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