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Niente studi di settore alle imprese in crisi

Studi di settore non più applicabili alle piccole imprese colpite dalla crisi economica.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza del 18 maggio 2018 n. 12273, la quale, ha annullato un accertamento induttivo basato sugli studi di settore, emesso a carico di una piccola impresa operante nel settore edile, che aveva subito una considerevole contrazione delle commesse a seguito della pesante crisi economica che aveva colpito i costruttori.

La Cassazione ha escluso quindi l'applicabilità degli studi di settore rilevando che "nel caso di specie la particolarità dell'attività svolta con l'ausilio di un solo collaboratore familiare, caratterizzata da una flessione nelle commesse e degli ordini tali da indurre a licenziare personale dipendente, rappresenta un aspetto particolarmente grave ed il contribuente prima che non congruo in relazione al volume di ricavi, si palesava altresì non coerente con riferimento al valore aggiunto per addetto".

Il tutto sostenuto dal fatto che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente [...] in tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello 'standard' prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente."


Fonte: Corte di Cassazione
News del: 25/05/2018


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