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Regime forfettario: possibile emettere note di credito senza iva

Con la risposta 227 pubblicata ieri, 11 luglio 2019, l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di emettere delle note di credito nonostante nella fattura originaria non sia stata applicata l’IVA.

L’interpellante, a seguito di un accordo transattivo, ha considerato non congruo l’importo fatturato, alla controparte e all’interpellante stesso dal CTU nominato dal Tribunale. La fattura del CTU veniva però emessa secondo le regole previste dal regime forfettario e quindi senza l’applicazione dell’IVA e senza la ritenuta d’acconto.

L’interpellante ritiene che il CTU dovrà emettere una nota di credito per la differenza e chiede di conoscere se la predetta nota di credito possa essere emessa senza versare l’IVA come avvenuto per la fattura emessa originariamente.

L’accordo transattivo tra l’istante ed il CTU ha di fatto determinato una riduzione dell’importo della somma dovuta per la prestazione di servizi del CTU e, di conseguenza, una riduzione dell’ammontare imponibile esposto in fattura.

Secondo l’Agenzia, la fattispecie dell’accordo transattivo rientra nella categoria degli eventi “simili” di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 per i quali è possibile emettere una nota di variazione.

Nella risoluzione del 31 marzo 2009, n. 85 era stato specificato che l’articolo 26, secondo comma, riferendosi anche alle figure “simili” alle cause “di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, consente un'accezione ampia delle ragioni per le quali un'operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; ciò che conta,  è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli articoli 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Tale disciplina può trovare applicazione al caso di specie, sempre che la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria.

L’Agenzia infine chiarisce che la stessa conclusione vale anche nella particolare ipotesi in esame, in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario, ai sensi del comma 59 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 12/07/2019


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