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Enti Terzo settore: disciplina del compenso agli amministratori

Una società sportiva dilettantistica che intende conferire dei compensi al suo amministratore con funzioni dirigenziali, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore dovrà seguire le vecchie regole indicate nell’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997 che prevede un limite alla corresponsione dei compensi.

Pertanto le modifiche apportate dal codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017), abrogando il sopra citato articolo e prevedendo un regime più elastico per gli enti che si iscriveranno al Registro unico nazionale (Runts), troveranno applicazione:

  • a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione delle Commissione europea - prevista per talune disposizioni fiscali del medesimo Codice -
  • e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui istituzione è stabilita dal medesimo Cts (articolo 104, comma 2).

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con l'Interpello del 30 ottobre 2019 n. 452 rispondendo al quesito posto da una società sportiva dilettantistica in merito ai limiti da rispettare nell’erogazione di compensi agli amministratori.

Iin particolare si è chiesto se il riconoscimento all’amministratore di un equo compenso, che tenga conto dell’impegno, del tempo impiegato e delle responsabilità assunte, possa considerarsi “distribuzione indiretta” di utili, posto che il codice del Terzo settore ritiene che solo “la corresponsione ad amministratori, ... di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni” si debba considerare distribuzione indiretta di utili

L'Agenzia ha ricordato che il Codice del Terzo settore definisce la disciplina di carattere generale relativa alla tipologia di enti che possono assumere la qualifica di ETS, nonché quella relativa ai requisiti ed alle condizioni necessarie ai fini di detta qualifica.

Tra i requisiti e le condizioni necessarie ai fini della qualifica di ente del Terzo settore, il Codice ricomprende anche quello relativo all'assenza dello scopo di lucro stabilendo, fra l'altro, che agli enti del Terzo settore "è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componentidegli organi sociali (...)" (articolo 8, comma 2, del CTS) e che "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili", fra l'altro, "la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni" (l’art. 8 comma 3 lett. a) del DLgs. 117/2017).

Viene previsto quindi un regime più liberale per gli enti che si iscriveranno al Registro unico nazionale (Runts), in merito ai limiti di distribuzione di compensi agli amministratori, che alla luce delle nuove disposizioni concernenti la riforma del Terzo Settore, vieta unicamente la corresponsione di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (l’art. 8 comma 3 lett. a) del DLgs. 117/2017).

In sostanza, finché le modifiche operate dalla disciplina del Terzo settore non saranno operative, i compensi percepiti dall’amministratore non potranno fruire delle disposizioni del citato articolo 8, comma 3, lettera a) Dlgs n. 117/2017, ma dovranno essere disciplinati dalla vecchia normativa (articolo 10, comma 6, Dlgs n. 460/1997). Come noto, infatti, l'articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997 prevede un esplicito divieto di distribuzione degli utili ed un vincolo di utilizzo delle risorse dell'ente per le proprie attività caratterizzanti, come definite dal medesimo articolo, e in riferimento alle ONLUS, declina ulteriormente, al comma 6, la nozione di "distribuzione indiretta" di utili, individuando cinque specifiche ipotesi sanzionabili. Tale disposizione costituisce riferimento anche ai fini dell'interpretazione dellanozione di "distribuzione indiretta" di utili o di avanzi di gestione per gli entiassociativi (cfr. Circolare n. 124/E del 1998 e Risoluzione n. 38/E del 2010 ).


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 05/11/2019


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