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Volontariato e attività formative istituzionali: sono esclusi da IVA

L'Agenzia delle Entrate è tornata sulle attività escluse da IVA in due differenti interpelli.

Nella Risposta all'Interpello 445 del 29 ottobre 2019 è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se l'importo che un Ministero corrisponde ad un'associazione che si occupa del recupero di fauna selvatica ed esotica nonchè della custodia degli animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale, debba essere sottoposto o meno ad IVA. Nell'interpello è stato anche chiesto se l'associazione può emettere una semplice nota di debito in luogo della fattura elettronica. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che affinché un'organizzazione di volontariato possa beneficiare dell'esclusione dall'IVA è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  • iscrizione dell'ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
  • le somme ricevute dall'ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.

Nel caso di specie l'associazione è iscritta nel registro ed inoltre le somme ricevute dal Ministero consentono di coprire esclusivamente le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, pertanto può fruire delle agevolazioni previste, ai fini dell'Iva. Ne consegue - in base al quadro normativo attualmente vigente, che resterà in vigore sino al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del CTS (Codice del terzo settore) che le somme versate dal Ministero all'Associazione non devono essere assoggettate ad Iva e conseguentemente, relativamente a dette attività, l'Associazione non è tenuta ad aprire la partita Iva né ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso Ministero. 

 

La  Risposta all'interpello 446 del 29 ottobre 2019 riguarda un "bar didattico" istituito all'interno di una scuola di formazione professionale e gestito durante l'orario delle lezioni dagli studenti delle classi terze, quarte e quinte che hanno optato per il connesso percorso di studi. La scuola ha chiesto se si applica l'IVA. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha premesso che, dato che l'interpellante è un istituto di istruzione superiore professionale, affinché si possa affermare la non rilevanza fiscale, sia ai fini IRES sia agli effetti dell'IVA, dell'attività di "Bar Didattico" è necessario stabilire se la stessa abbia o meno i requisiti per essere definita attività commerciale. Nello specifico, l'attività di "Bar Didattico" è svolta con le strutture utilizzate dall'Istituto per l'espletamento della propria attività didattica istituzionale e, quindi, senza una specifica organizzazione che possa far presumere lo svolgimento di una attività imprenditoriale e conseguentemente non assume rilevanza ai fini dell'IVA. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 05/11/2019


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